Art. 7
LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3
In vigore dal 31 gen 1958
Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvederà nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.
Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata; dal Ministro competente e composta da non più di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accerterà, entro il termine previsto dall', primo comma, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.
L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonchè di quelli particolari eventualmente stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.
Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente .
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