Art. 6
LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3
In vigore dal 31 gen 1958
Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957, può chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).
Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'A.R.A.R. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'.
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