Art. 5 · LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

Art. 5

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

In vigore dal 31 gen 1958
Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R., cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto. Per le esigenze della gestione di liquidazione può essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegna l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando; in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.
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