Art. 4 · LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

Art. 4

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

In vigore dal 31 gen 1958
Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A.R.A.R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente e per le relative spese accessorie e di gestione saranno considerate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvederà mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra che sarà ricuperata, dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse.
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