Art. 1 · LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

Art. 1

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

In vigore dal 31 gen 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.
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