Art. 9
LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13
In vigore dal 18 feb 1958
La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente , ma quelle di cui all' della legge 20 giugno 1956, n. 658, può proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.
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