Art. 8 · LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

Art. 8

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

In vigore dal 18 feb 1958
Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione conclamino la opportunità della ricompensa.
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