Art. 13 · LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

Art. 13

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

In vigore dal 18 feb 1958
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge. Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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