Art. 2
In vigore dal 14 feb 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all' della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - TAMBRONI
- GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-rd-2