Convenzione›Titolo III
Art. 32
32 / 35In vigore dal 14 feb 1958
I documenti da inviare, da rilasciare o da produrre in esecuzione della presente Convenzione saranno accompagnati da una traduzione in lingua francese.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-32