Convenzione›Titolo II
Art. 27
27 / 35In vigore dal 14 feb 1958
Le persone la cui testimonianza è richiesta saranno invitate a comparire mediante semplice avviso; se esse si rifiutano di ottemperare a detto avviso, l'autorità richiesta dovrà usare i mezzi di costrizione previsti dalla legge del proprio Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-27