Art. 27
ConvenzioneTitolo II

Art. 27

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In vigore dal 14 feb 1958
Le persone la cui testimonianza è richiesta saranno invitate a comparire mediante semplice avviso; se esse si rifiutano di ottemperare a detto avviso, l'autorità richiesta dovrà usare i mezzi di costrizione previsti dalla legge del proprio Stato.
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