Art. 11
ConvenzioneTitolo I

Art. 11

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In vigore dal 14 feb 1958
L'arresto provvisorio potrà essere sospeso in qualsiasi momento; esso cesserà, di pieno diritto, se nel termine di 60 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non abbia ricevuto la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'. Il rilascio non è di ostacolo all'arresto ed all'estradizione, se la domanda di estradizione giunge successivamente.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-11