Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956. 37 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
titolo I Estradizione
Art. 1 Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Art. 2 Articolo 2 I reati che danno luogo all'estradizione sono: 1) Qualsiasi reato per il quale Art. 3 Articolo 3 Le Parti Contraenti avranno la facoltà di concedere o di rifiutare l'estradizio Art. 4 Articolo 4 L'estradizione non sarà concessa qualora si tratti di reato politico o di fatto Art. 5 Articolo 5 L'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è domandata consiste Art. 6 Articolo 6 In materia di tasse, d'imposte e di dogane, l'estradizione sarà concessa a norm Art. 7 Articolo 7 L'estradizione non sarà concessa: 1) se il reato per cui essa è domandata è sta Art. 8 Articolo 8 La domanda di estradizione sarà trasmessa per via diplomatica. Alla domanda sar Art. 9 Articolo 9 Lo Stato a cui è diretta la domanda di estradizione adotterà le disposizioni ne Art. 10 Articolo 10 In caso di urgenza, lo Stato richiedente può domandare allo Stato richiesto l' Art. 11 Articolo 11 L'arresto provvisorio potrà essere sospeso in qualsiasi momento; esso cesserà, Art. 12 Articolo 12 Quando informazioni o prove complementari siano indispensabili allo Stato rich Art. 13 Articolo 13 Qualora l'estradizione sia richiesta concorrentemente da più Stati, sia per gl Art. 14 Articolo 14 Quando si procederà all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dal reato Art. 15 Articolo 15 Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, Art. 16 Articolo 16 Qualora l'individuo domandato in estradizione sia perseguito o condannato nell Art. 17 Articolo 17 L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè punit Art. 18 Articolo 18 Salvo nel caso in cui l'estradato sia rimasto nel territorio dello Stato richi Art. 19 Articolo 19 Il consenso previsto dagli articoli 17 e 18 sarà richiesto a mezzo di domanda Art. 20 Articolo 20 Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di e Art. 21 Articolo 21 L'estradizione in transito attraverso il territorio di una delle Parti Contrae titolo II Assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 22 Articolo 22 Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a notificare gli atti di proced Art. 23 Articolo 23 La lettera e l'elenco di trasmissione degli atti di procedura e delle sentenze Art. 24 Articolo 24 L'autorità richiesta farà consegnare l'atto al destinatario. La prova della co Art. 25 Articolo 25 Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorità, giudiziarie. Se l'au Art. 26 Articolo 26 L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o d Art. 27 Articolo 27 Le persone la cui testimonianza è richiesta saranno invitate a comparire media Art. 28 Articolo 28 Su domanda espressa dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta dovrà info Art. 29 Articolo 29 La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonché l'esecuzione dell Art. 30 Articolo 30 Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone o di un per Art. 31 Articolo 31 La trasmissione dei documenti, in esecuzione delle disposizioni del presente T titolo III Disposizioni finali
Art. 32 Articolo 32 I documenti da inviare, da rilasciare o da produrre in esecuzione della presen Art. 33 Articolo 33 La presente Convenzione potrà essere estesa, con scambio di lettere tra i due Art. 34 Articolo 34 La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla data dello s Art. 35 Articolo 35 La presente Convenzione è redatta in tre originali, in lingua italiana, in lin Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360