Art. 5
LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219
In vigore dal 28 dic 1957
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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