Art. 2
LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219
In vigore dal 28 dic 1957
La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonchè la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13ª mensilità di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13ª mensilità si considera in ragione del 70 per cento.
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