Art. 1 · LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219

Art. 1

LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219

In vigore dal 28 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concessa una 13ª mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio. Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.
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