Art. 7 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

Art. 7

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

In vigore dal 28 gen 1958
La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato. Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato. La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente .
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