Art. 3 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

Art. 3

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

In vigore dal 28 gen 1958
L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie. Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294#art-3