Art. 18 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

Art. 18

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

In vigore dal 28 gen 1958
Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GAVA - CARLI - COLOMBO - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294#art-18