Art. 39 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 39

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
Col regolamento saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1957. GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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