Art. 36 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 36

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Ricorso gerarchico) Avverso i provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, adottati in materia di magazzini e rivendite ai sensi di questa legge, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite.
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