Art. 30
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 28 gen 1958
(Appalto a trattativa privata delle rivendite
ordinarie vacanti di particolare importanza).
Salvo il disposto degli , è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293#art-30