Art. 30 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 30

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza). Salvo il disposto degli , è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.
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