Art. 27
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 28 gen 1958
(Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione)
In caso di deserzione o infruttuosità, delle aste o dei concorsi previsti dagli , l'Amministrazione può assegnare la rivendita a trattativa privata.
In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell' e dal quinto comma dell'.
Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.
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