Art. 26 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 26

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 1 lug 1973
(Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori) Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento; da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento; da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento; oltre lire 10.000.000, il 30 per cento. Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo .
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