Art. 22 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 22

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Istituzione delle rivendite speciali) Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
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