Art. 15 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 15

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 1 mar 1986
(Pene pecuniarie disciplinari) L'Amministrazione può infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravità tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza.
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