Art. 12 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 12

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Sospensione dei magazzinieri dalla gestione) È in facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunziato per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6, lettere a), b), c) e d). La riammissione in servizio non dà diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalità previste dal regolamento. Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione è obbligatoria.
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