Art. 1
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 26 mag 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Servizi di distribuzione e vendita
dell'Amministrazione dei monopoli)
I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da:
a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
b) Depositi;
c) Sezioni vendita dei depositi;
d) Magazzini di vendita;
e) Rivendite.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115
.
I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.
Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.
I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.
Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.
Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonchè le relative responsabilità.
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