Art. 1
1 / 2In vigore dal 2 feb 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-20;1304#art-1