Art. 1
LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226
In vigore dal 5 feb 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-11;1226#art-1