Art. 1 · LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226

Art. 1

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226

In vigore dal 5 feb 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
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