Art. 4 · LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1205

Art. 4

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1205

In vigore dal 8 gen 1958
Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall' della presente legge, si provvederà nei modi previsti all'art. 15 della legge n. 562 sopra ricordata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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