Art. 7 · LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198

Art. 7

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198

In vigore dal 5 gen 1958
L'art. 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente: "Nelle more del realizzo dei crediti di cui all' della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - CARLI - PELLA - MEDICI - GONELLA - ANDREOTTI COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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