Art. 9 · LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

Art. 9

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

In vigore dal 5 gen 1958
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - CARLI - MEDICI - GAVA - ANDREOTTI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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