Art. 7 · LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

Art. 7

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

In vigore dal 5 gen 1958
L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell' e da questo mutuate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell' e potrà alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'Istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.
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