Art. 5 · LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

Art. 5

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

In vigore dal 5 gen 1958
Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell' dal Mediocredito e il costo delle operazioni di finanziamento previste al primo comma dell', il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito il contributo pari all'1,50 per cento sulle operazioni di cui all', in base alle norme dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1953, n. 955. All'onere previsto dal precedente comma si farà fronte per l'esercizio 1957-58 mediante lo stanziamento di cui al capitolo 529 dello stato di previsione della. spesa per il Ministero del tesoro relativo al detto esercizio.
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