Art. 4
LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196
In vigore dal 22 feb 1958
Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U. I. C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'
del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.
All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.
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