Art. 2
LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196
In vigore dal 5 gen 1958
Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo .
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