Art. 1
LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196
In vigore dal 5 gen 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U. I. C.) le somme - nel limite del controvalore in lire 60 miliardi - derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U. I. C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196#art-1