Art. 5
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire la disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l' della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all' lettera b) ed agli della presente legge.
Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall' della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè il contributo previsto dall' della presente legge.
Con decorrenza dal 1 luglio 1956, il contributo di cui all' della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte alla Opera di previdenza.
Storico versioni
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