Art. 4 · LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

Art. 4

LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

In vigore dal 8 dic 1957
Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianità di anni quattro di servizio permanente. Detta concessione è estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo quattro anni dalla promozione a brigadiere.
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