Art. 3
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilità verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.
Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal relativo regolamento, per i prestiti diretti già concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo è dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall' della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139#art-3