Art. 2
LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139
In vigore dal 8 dic 1957
Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonchè la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.
I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.
Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai di pendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.
Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualità costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139#art-2