Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 22 nov 1957
È demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti . Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.
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