Art. 7
7 / 9In vigore dal 22 nov 1957
Al personale di cui al precedente , che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, o il cinquantesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è concesso, agli effetti della indennità una tantum di cui all'art. 34 delle "Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza", un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.
Lo stesso beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035#art-7