Art. 2 · LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1028

Art. 2

LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1028

In vigore dal 20 nov 1957
Le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nel periodo che va dal 1 settembre 1950 alla data di pubblicazione della presente legge, possono essere sottoposte a riesame su domanda degli interessati. Il Ministro per il tesoro delibera definitivamente su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale.
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