Art. 8 · LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Art. 8

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 15 feb 1963
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte: a) il presidente dell'Istituto che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante. I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9 .
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