Art. 6 · LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Art. 6

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 28 mar 1989
È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri. La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto. (1)
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