Art. 23 · LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Art. 23

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 26 nov 1957
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a: 1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali; 2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI - COLOMBO - GONELLA - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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