Art. 18 · LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Art. 18

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 28 ago 1990
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233 . COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233 . Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilità sono quelle stabilite nell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l' della legge 4 aprile 1952, n. 218. (4)
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