Art. 17 · LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Art. 17

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 26 nov 1957
Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne. Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.
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